Tra moglie marito non mettere il dito, niente di più vero.

Tale suggerimento si potrebbe adottare anche tra locatore e locatario, rispettivamente “titolare dei muri” e “titolare dell’attività”.

I qui pro quo sono più frequenti di quanto si possa immaginare e diventano causa di comportamenti o scelte che non sempre vanno d’accordo con la razionalità, sia per l’una che per l’altra parte.

Ricordiamoci però che esiste un contratto e, per quanto non contemplato in tale accordo, si farà sempre riferimento alla normativa in materia sui contratti di locazione commerciali.

Sono tanti i punti che devono essere conosciuti e che faranno la differenza sulla condotta futura dei due protagonisti.

Il primo fra questi è la disdetta del contratto da parte del locatore, cioè il titolare dei muri.

La normativa tutela il locatore nel caso in cui il conduttore non adempi, in tutto o in parte, alle obbligazioni assunte nel contratto, compreso il pagamento dei canoni di affitto. Ecco quindi che il postino suonerà alla porta del titolare dell’attività annunciando <<RACCOMANDATA>> che, per chi è in proprio, non è mai portatrice di belle notizie.

La disdetta, quasi sempre scritta da un Avvocato, decreterà fine al futuro dell’attività, almeno all’interno di quel locale.

Ma cosa succede se il “titolare dei muri” invia una disdetta per motivi non contemplati dalla normativa?

Ecco che la legge farà la sua parte ed il “titolare dell’attività” assumerà diritti chi, molte volte, non sono conosciuti. Lo stesso dovrà beneficiare di un corrispettivo pari a 18 mensilità calcolato sull’ultimo canone pagato. Si aggiungeranno ulteriori 18 mensilità se, entro un anno e all’interno del medesimo locale, verrà svolta un’attività uguale o affine all’attività precedente. Tale indennità per la perdita dell’avviamento (così appunto è chiamata) dovrà essere pagata dal locatore al conduttore ed è contemplata dalla normativa vigente.

Non trascurate l’esatta interpretazione della parola “affine” sopracitata, questo è il nostro consiglio.

Come sempre rimaniamo a disposizione, anche telefonicamente (392_5536538), per eventuali delucidazioni in materia.

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